giovedì 19 dicembre 2013

L’Ape va senza Registro e Bollo, serve a rendere valido il contratto

L’Ape va senza Registro e Bollo,
serve a rendere valido il contratto
Anche per le locazioni “dichiarate” via web, i relativi allegati, non inviabili con quella modalità, possono essere portati in forma cartacea all’ufficio, senza pagare alcun tributo
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L’attestato di prestazione energetica, da allegare ai contratti di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito e ai nuovi contratti di locazione, non sconta il Registro, perchè il Tur (Dpr 131/1986) non lo prevede, e nemmeno il Bollo. Lo afferma la risoluzione n. 83/Edel 22 novembre, aggiungendo qualche caso in cui i tributi, per specifici motivi, sono dovuti.

Per capire la necessità del chiarimento è indispensabile ricordare che, dal 4 agosto scorso, è diventato obbligatorio allegare l’Ape agli atti connessi alle descritte operazioni immobiliari, “pena la nullità degli stessi contratti” (articolo 6, comma 3-bis, Dlgs 192/2005, così come modificato dall’articolo 6, del Dl 63/2013). In particolare, il pronunciamento dell’Agenzia è stato sollecitato, in riferimento alla registrazione dei contratti di locazione, con tre domande:
1) il nuovo obbligo comporta il pagamento “a parte” del Registro?
2) l’Ape può essere presentato in copia semplice o necessariamente conforme all’originale?
3) l’attestazione sconta il Bollo?

Il primo passo da fare, quando si parla di imposta di registro, è sfogliare il Tur (articolo 11, Dpr 131/1986). Questo hanno fatto i tecnici del Fisco, verificando che l’Ape non rientra tra gli atti  per i quali vige l'obbligo della registrazione ma, rappresentando semplicemente una parte integrante del contratto, non paga un Registro autonomo.

Sempre a proposito di contratti di locazione, la risoluzione ricorda che i contribuenti tenuti alla registrazione possono optare per la modalità cartacea presso l'ufficio delle Entrate o per quella telematica, attraverso le applicazioni disponibili sul sito dell’Agenzia. “Locazioni web”, “Siria” e “Iris”, però, non consentono di trasmettere allegati. Pertanto, se la scelta è caduta sul telematico, l’interessato potrà presentare l’Ape, in un momento successivo, in forma cartacea insieme alla ricevuta di avvenuta registrazione. Questo in risposta al primo quesito. In entrambe le ipotesi, comunque, per l'attestato di prestazione energetica, non è dovuta imposta di registro.

Un’ipotesi diversa, e in questo caso il tributo è dovuto nella misura fissa di 168 euro, è quella in cui la certificazione in argomento viene portata volontariamente alla registrazione, ad esempio per dare data certa all’attestazione.

Poi, per le altre due domande, un unico riscontro. Infatti, in estrema sintesi, se l’Ape è allegata al contratto di locazione in originale o in copia semplice, non sconta il Bollo. Il perché sta nel fatto che l’attestazione arriva sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio e tali dichiarazioni sono esenti dal tributo (articolo 37, del Dpr 445/2000).

Quando, invece, la copia dell’Ape è accompagnata da una dichiarazione di conformità all’originale di un pubblico ufficiale, il Bollo costa 16 euro a foglio (nota 1 all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al Dpr 642/1972).

giovedì 14 giugno 2012

Confronto tra IMU e ICI.

Confronto IMU / ICI

 

Presupposti del pagamento

Il possesso di:
  • fabbricati
  • terreni agricoli
  • aree edificabili

Quando pagare

Periodicità

L’imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma obbligazione.

Versamenti

Il versamento dell’IMU è effettuato in tre rate:
  • la prima e la seconda rata in misura ciascuna pari ad un terzo dell’imposta calcolata applicando l’aliquota di base e la detrazione da corrispondere rispettivamente entro il 18 giugno e il 17 settembre;
  • la terza rata è versata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulle precedenti rate;
In alternativa il contribuente può effettuare il versamento dell’IMU in due rate:
  • la prima rata entro il 18 giugno, in misura pari al 50 % dell’importo ottenuto applicando le aliquote di base e la detrazione;
  • la seconda rata, entro il 17 dicembre, a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno, con conguaglio sulla prima rata;

Definizione

IMU

ICI

Abitazione principale Fabbricato iscritto o iscrivibile in catasto come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente Unità immobiliare iscritta o iscrivibile in catasto (anche come più fabbricati) nella quale il possessore ed i suoi familiari dimorano abitualmente. La dimora abituale si presume coincidente con la residenza anagrafica
Fabbricati equiparati all’abitazione principale direttamente dalla legge Ex casa coniugale del coniuge non assegnatario Ex casa coniugale del coniuge non assegnatario Abitazione dei cittadini italiani residenti all’estero
Fabbricati equiparati all’abitazione principale con potestà regolamentare Abitazioni degli anziani e dei disabili ricoverati in case di riposo o di cura Abitazioni degli anziani e dei disabili ricoverati in case di riposo o di cura Abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti in linea retta o collaterale
Pertinenze delle abitazioni principali C/2, C/6 e C/7 nei limiti di una unità per ciascuna delle categorie catastali Disciplina dettata dagli artt. 817 e 818 del codice civile, senza limiti, salvo diversamente disposto dal regolamento comunale

venerdì 11 maggio 2012

Spese di ristrutturazione: ripartizione delle quote annuali detraibili.



Spese di ristrutturazione: ripartizione delle quote annuali detraibili
Un contribuente ultrasettantenne in quante quote annuali può ripartire la detrazione del 36% per le spese sostenute per la ristrutturazione dell’appartamento? Quando scade la possibilità di fruire della detrazione?
L. Guglietta e altri
La detrazione Irpef del 36% delle spese sostenute per la ristrutturazione dell’appartamento deve

Detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione nel condominio



Detrazione del 36% per i lavori di ristrutturazione nel condominio 
 
Ai fini della detrazione del 36% per i lavori eseguiti in un condominio, l’assemblea condominiale può approvare l’esecuzione dei lavori senza indicare l’impresa costruttrice e deliberare la ripartizione delle quote detraibili da parte di ciascun condomino?
B. Meroli
La detrazione Irpef del 36% sulle spese di ristrutturazione eseguita nel condominio compete anche nell’ipotesi in cui la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori non contenga l’indicazione dell’impresa che li effettua, se la ripartizione è stata eseguita regolarmente da parte dell’amministratore sulla base della tabella millesimale. L’amministratore deve  poter sempre dimostrare il rispetto della tabella millesimale di ripartizione della proprietà nell’attribuzione della quota detraibile da parte di ciascun condomino. La ripartizione delle spese deve avvenire in base a quanto previsto dalla legge e l’assemblea non può deliberare una ripartizione non in linea con al tabella millesimale.

giovedì 26 aprile 2012

Tra tasse e acconti 82 scadenze a maggio

Le istruzioni per la dichiarazione? 110 pagine


Non c'è nessuno che sia (davvero) contento di pagare le tasse. Proprio nessuno. E stabilire quale sia la soglia equa dell'imposizione fiscale è un esercizio quasi impossibile da tentare. Soprattutto in una fase di rallentamento dell'economia come quella attuale. Però qualche cosa vorrà pur dire se negli ultimi giorni si sono intensificate le voci (autorevoli) che indicano la necessità di una tregua. Davanti al Parlamento europeo il presidente della Banca centrale europea, Mario Draghi, che fino ad ottobre guidava la Banca d'Italia, è stato molto esplicito: «Il consolidamento dei bilanci basato esclusivamente sull'aumento delle tasse è sicuramente recessivo. Idealmente dovrebbe essere fatto sulla base di una riduzione delle spese correnti, in particolare di quelle più improduttive».

Qualche giorno fa la Corte dei Conti ha usato parole forti definendo quella fiscale «una pressione già fuori linea nel confronto europeo». L'obiettivo del risanamento dei conti resta prioritario ma tasse, tributi, acconti, versamenti che arrivano al 45% del reddito rappresentano una soglia che ormai ha raggiunto il livello di guardia. Se non lo ha già superato.
Tasse alte e complicate. Proviamo a leggere dentro il decreto (ormai diventato legge) sulla semplificazione fiscale. C'è persino la definizione di bosco e di arboricoltura da legno. C'era proprio il bisogno che parlamento e governo si esercitassero in questa attività? Vero che l'Italia è un Paese dove per fortuna le foreste hanno ripreso a crescere. Ed evidentemente non si vuole perdere l'occasione di inseguire gli alberi.

Ma sarà quella l'urgenza del Paese per favorirne la crescita? Mentre lo stesso provvedimento, cambia e complica, i versamenti dell'Imu. Più si legge e più ci si ingarbuglia. La legge sposta per la terza volta le scadenze del bollo sullo scudo fiscale, dimenticandosi però di estendere la proroga al 2011. I boschi sono importanti. Forse, per il Parlamento, lo è meno il fatto che le istruzioni per il modello Unico 2012 sono arrivate a 110 pagine fitte fitte, e solo per il fascicolo base. Un buon romanzo ha meno pagine. Mentre nel mese di maggio, e solo per il Fisco, si contano 82 scadenze. Un percorso che assomiglia più a un calvario che a un ordinato sistema che preveda il rispetto del dovere civico di essere degli onesti contribuenti.
Come di pari urgenza per favorire la crescita sembra essere l'istituzione - prevista sempre nel decreto semplificazioni - della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute.

Senza dimenticare la prima imposta che i cittadini conosceranno soltanto alla fine, come in un gioco (molto poco divertente). Il caso dell'Imu è proprio questo: si paga una tassa ma senza conoscere quali saranno le aliquote reali che saranno applicate. Parafrasando (immeritatamente) Luigi Einaudi qui non è conoscere per deliberare ma almeno conoscere per pagare. E a quattro mesi dal varo della patrimoniale sui depositi titoli le banche non sanno ancora come calcolarla. Al Fisco non manca la fantasia quanto a sigle: con l'occasione è nata l'Ivie, l'imposta sul valore degli immobili esteri. Come calcolarla? Complicato. Introdotta dal decreto salva Italia, corretta da un provvedimento successivo, applicata retroattivamente, e unicum nel mondo probabilmente, anche agli stranieri residenti in Italia sui beni posseduti a casa loro.
Vista così, la pressione fiscale va ben oltre la soglia del 45%. Certo i sacrifici vanno fatti per rimettere l'Italia in sesto, forse è anche necessario l'incremento delle imposte ma almeno se non le aliquote, il Fisco potrebbe almeno ridurre la tassa sulla complicazione. Un'imposta che tutti, a ragione, vorrebbero evadere.
Massimo Fracaro
Nicola Saldutti                                                   www.euroimmobili.biz

martedì 24 aprile 2012

Simulazione calcolo IMU

Imu, i Comuni già al lavoro per definire aliquote e detrazioni

Ascolta con webReader
Tra calcoli di equilibri di bilancio e problemi sociali da risolvere, si stanno preparando a deliberare la determinazione delle aliquote e delle detrazioni Imu, quei Comuni che ritengono di variarle rispetto a quelle già previste dalla legge 214/2011, il cosiddetto decreto Salva Italia convertito, soprattutto per quanto riguarda la prima casa o abitazione principale.
Pertanto entro il termine di approvazione del bilancio preventivo deve essere adottata la delibera comunale che fissa aliquote e detrazioni e approvato il regolamento comunale Imu, nel caso si volessero introdurre disposizioni particolari o regimi speciali. Il probabile slittamento al 30 giugno (decreto milleproroghe in fase di conversione) del termine per l'approvazione dei preventivi 2012 dei Comuni sta causando una certa tensione considerato che il 16 giugno è la scadenza dell'acconto Imu. Però alcuni Comuni hanno già deliberato, come il Comune di Parma che, ad opera del commissario straordinario in sostituzione della Giunta dimissionaria, ha quantificato nel 6 per mille l'aliquota Imu per l'abitazione principale.
Ma, in ogni caso, è ritornata l'imposizione fiscale sull'abitazione principale con l'introduzione, anticipata di due anni, della nuova imposta municipale propria (Imu) in vigore dal 1 gennaio di quest'anno.

Saranno assoggettate a tassazione non solo le abitazioni di lusso (A1), le ville (A8), i castelli (A9), ma tutti gli immobili adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze. Ai fini Imu, per abitazione principale si intende: «l'immobile, iscritto o iscrivile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente». Si deduce che l'Imu è dovuta quando l'immobile è accatastabile, a prescindere dall'accatastamento, e cioè quando sia ultimato e abitabile.

La base imponibile. La base imponibile si ottiene moltiplicando la rendita catastale, già rivalutata del 5%, per il coefficiente 160 per i fabbricati del gruppo A (esclusa la cat. A10) e categoria catastale C/2 (cantina, solaio, magazzino), C/6 (autorimessa) e C/7 (posto auto), intese come uniche pertinenze dell'abitazione principale.
Le aliquote. Per l'abitazione principale e relative pertinenze l'aliquota è dello 0,40%, ma i Comuni possono aumentare o diminuire fino a 0,2 punti percentuali. Quindi il campo di applicazione potrà variare da un minimo dello 0,20% a un massimo dello 0,60%.
Per le seconde case e gli altri immobili l'aliquota prevista è dello 0,76% (aliquota ordinaria), con facoltà di modifica da parte dei Comuni dello 0,30% in più o in meno, con una forbice di applicazione che va dallo 0,46% all'1,06%. Le relative modifiche dovranno essere deliberate dal Consiglio comunale entro il termine per l'approvazione del bilancio di previsione.
Detrazione per la prima casa. Per alleviare l'impatto della tassazione sull'abitazione principale è stata rispolverata l'antica detrazione per la prima casa. La legge 214/2011 prevede una detrazione di 200 euro dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, rapportati al periodo dell'anno durante il quale l'immobile è destinato ad abitazione principale e ciò deve risultare all'anagrafe. Anche in questo caso i Comuni, nell'ambito della loro autonomia impositiva e nel rispetto degli equilibri di bilancio, possono elevare la misura della detrazione fino ad azzerare l'imposta dovuta.
Detrazione per i figli. E' stata prevista, in sede di conversione del decreto, un'ulteriore detrazione ammontante a 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, a condizione che dimori abitualmente con i genitori nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e che ciò risulti dall'Anagrafe comunale. Per questa ulteriore detrazione è stato previsto un tetto massimo di 400 euro, corrispondente a 8 figli residenti.
Immobili non più assimilati alla prima casa. Unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti, abitazioni affittate a canone concordato, casa sfitta di proprietà di cittadini italiani residenti all'estero, sono alcuni esempi di immobili non più considerati assimilati alla prima casa e, quindi, soggetti alla nuova imposta comunale.
Immobili esenti. Risultano non imponibili ai fini dell'imposta municipale propria gli immobili appartenenti allo Stato e agli altri Enti pubblici, gli immobili di proprietà di Stati esteri e di organizzazioni internazionali, i fabbricati appartenenti alla Santa Sede e destinati esclusivamente al culto, immobili utilizzati per fini culturali o da organizzazioni no profit.

martedì 17 aprile 2012

Traversetolo , Museo renato brozzi.

Traversetolo

Traversetolo, situato nella fascia pedecollinare nel territorio compreso tra il corso dell'Enza e del Parma, si trova a circa 170 metri sul livello del mare.  
Nel comune, che comprende il capoluogo e 8 frazioni (Bannone, Castione de' Baratti, Cazzola, Guardasone, Mamiano, Sivizzano, Torre, Vignale) risiedono oggi 9.412 abitanti (al mese di marzo 2012) sparsi in una superficie di circa 54,6 chilometri quadrati.  
Traversetolo, nonostante sia a soli 20 chilometri dalla città di Parma, sorge in una zona piuttosto tranquilla, tra la pianura e le prime colline che poi si estendono a sud nel territorio di Neviano degli Arduini.  
E' considerato come il paese che ospita il più grandemercato dell’Emilia Romagna. Una tradizione che nasce due secoli fa, e che ogni domenica accoglie circa 8.000 visitatori da tutta la Regione. Il picco massimo viene raggiunto in occasione delle tre fiere annuali che raccolgono dalle  10.000 alle 15.000 persone: la fiera di Settembre, sagra del paese, è la punta di diamante per il commercio fisso e ambulante, quella di Novembre festeggia il patrono del paese, mentre è stata aggiunta da qualche anno la fiera primaverile di Maggio.  
A Traversetolo, terra di artisti e poeti, ha sede nel Palazzo Municipale, il Museo Renato Brozzi. L'artista che ha lasciato segni inequivocabili: centinaia di opere sono qui conservate, tra pittura, scultura, arti applicate e gessi, oltre alle tante opere commissionategli dal sommo vate D'Annunzio.

venerdì 13 aprile 2012



                                                   Nelle grandi città i prezzi delle case resistono

 Nelle grandi città il mattone resiste ed è più forte dell’incertezza del quadro economico e del credit crunch. l'indice dei prezzi delle case di idealista.it ci presenta un 2012 all’insegna della sostanziale tenuta dei prezzi delle abitazioni nei grandi mercati: crescono torino (2,2%;2.241 euro/m²) e milano (1,7%; 4.147 euro/m²), stabile napoli (0,3%; 3.335 euro/m²), mentre la capitale (0,2%; 4.556 euro/m²) mostra qualche segnale di stanchezza. le maggiori  sofferenze nei quartieri che penalizzano la vivibilità oppure nei comuni dell’hinterland

se il prezzo è ritenuto un problema da molti utenti intenzionati ad acquistare casa nei prossimi mesi, gli immobili nelle grandi città, pur con dinamiche che cambiano da zona a zona, da quartiere a quartiere, continuano ad avere mercato. le sofferenze sul fronte delle variazioni di prezzo si riscontrano principalmente in aree cittadine dove la vivibilità è scarsa e i servizi inefficienti, oppure nei comuni dell’hinterland

roma. riflessivo il mercato capitolino dove predomina la tendenza al ribasso, riscontrata in 12 dei 19 quartieri rilevati, ma nel complesso il quadro è estremamente stabile e i cali maggiori non superano il 3%

scopri i prezzi dei quartieri della capitale e dei paesi della provincia

il dato peggiore spetta questo mese monte mario (-2,9%; 3,951 euro/m²), il migliore all’elegante quartiere prati (1,6%; 6.584 euro/m²). flessioni molto contenute non scalfiscono più di tanto le valutazioni stellari del centro storico (-0,9%; 7.404 euro/m²), ma frenano la lunga ascesa di monte verde (-0,5%; 4.899 euro/m²) dopo una corsa a rialzo al ritmo del 7,9% su base annua,  per un aumento di valore medio pari a 360 euro di più dello stesso periodo dell’anno scorso

milano non fa sconti, anche se le quotazioni non hanno registrato grossi scossoni nel primo trimestre: particolarmente movimentata la situazione nei quartieri semi-centrali della città, i cui prezzi, ben al di sopra la media cittadina, dimostrano l’appeal di aree ben servite dai mezzi pubblici  e con elevati standard di vivibilità, verso una domanda sempre più selettiva
qui si rilevano due tendenze contrapposte, con le battute d’arresto di fiera-de angeli (-1,9%; 5.222 euro/m²) e garibaldi-porta venezia (-2,5%; 5.222 euro/m²) che vanno esaurendo la spinta delle trasformazioni urbanistiche in vista di expo 2015 che aveva determinato saliscendi vertiginosi dei prezzi, mentre porta vittoria (1,3% euro/m²; 4.655 euro/m²)  e navigli-bocconi (1,3% euro/m²; 5.096 euro/m²) segnano tra le migliori performance del mese e una crescita costante sui 12 mesi.