Tra i chiarimenti più importanti, aventi rilevanza generale, vi sono quelli relativi alla detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi pagati in relazione ai mutui ipotecari stipulati per l'acquisto dell'unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, di cui all'art. 15 comma 1 lett. b) del TUIR
Esempio:
Nel caso in cui un contribuente abbia contratto un mutuo ipotecario per l'acquisto dell'abitazione principale per un ammontare di 200.000,00 euro, a fronte del costo di acquisto dell'immobile indicato nel rogito di 180.000,00 euro, gli interessi passivi possono essere detratti limitatamente a quest'ultimo importo.
In pratica, per determinare la parte di interessi passivi sulla quale calcolare la detrazione IRPEF del 19% può essere utilizzata la seguente formula: costo di acquisizione dell'immobile x interessi pagati / capitale dato in mutuo.
Riprendendo l'esempio, qualora gli interessi annui pagati sul mutuo ammontino a 3.500,00 euro, la detrazione del 19% spetta su un importo massimo pari a: 180.000,00 x 3.500,00 / 200.000,00 = 3.150,00 euro.
Tali oneri accessori sono costituiti, ad esempio:
• dall'onorario del notaio rogante l'atto di compravendita;
• dalle imposte dovute per l'atto di trasferimento immobiliare (registro, ipotecaria e catastale);
• da eventuali compensi di mediazione.
Gli importi relativi agli oneri accessori all'acquisto vanno quindi ad incrementare il numeratore del suddetto rapporto, permettendo di aumentare la detrazione spettante.
(con la legge Finanziaria del 2008 il limite masimo di detrazione è stato elevato a 4.000,00 Euro)
La detrazione IRPEF del 19% degli interessi passivi spetta a condizione che il mutuo sia stato stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale.
L'attestazione del rispetto di tale condizione può avvenire:
• di regola, sulla base delle risultanze dei registri anagrafici;
• oppure, poiché l'abitazione principale non coincide necessariamente con la residenza anagrafica, sulla base di un'apposita autocertificazione resa dal contribuente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, nella quale attesta che dimora abitualmente in un luogo diverso da quello risultante dai registri anagrafici.
In quest'ultima ipotesi resta fermo che, ai sensi dell'art. 41 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, l'Amministrazione finanziaria, in fase di controllo, può verificare nei confronti del contribuente la veridicità e l'autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni penali indicate nell'art. 76 del medesimo D.P.R.
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